logo filarmonica vinovese g. verdi aps

DENOMINAZIONE

CONTATTI

INDIRIZZO

Filarmonica Vinovese "G. Verdi" APS

Filarmonica Vinovese "G. Verdi" APS
Codice Fiscale:  94011930016

mail@filarmonicavinovese.it

Piazza II Giugno, 11, Vinovo (TO)

© 2026 Filarmonica Vinovese "G. Verdi" APS. Tutti i diritti riservati.

LO STATUTO

 

ART. 1

(Denominazione e sede)

La presente associazione “Filarmonica Vinovese G. Verdi Onlus” con sede legale in Vinovo (TO) in Piazza 2 giugno, 11 assume la denominazione di “FILARMONICA VINOVESE G. VERDI APS”, ai fini di adeguare il proprio statuto e le proprie attività alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i., Codice del Terzo Settore.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione “Associazione di Promozione Sociale” e l’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.

Il trasferimento della sede legale nello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2

(Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

 

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

ART. 5

(Finalità e Attività)

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di:

· Promuovere e diffondere la cultura musicale;

· Sviluppare l’associazionismo e il volontariato musicale;

· Promuovere l’attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;

· Promuovere la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;

· Organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;

· Incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;

· Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, CD, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;

· Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;

· Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17:

 

· lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

· lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

· lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

· lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

· lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La domanda dell’associato minore di età viene presentata e sottoscritta da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

 

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

· eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

· essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

· prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,

· esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

· votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

· denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

 

e il dovere di:

· rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

· versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

 

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

ll volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario, fatto salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

 

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

 

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’associazione:

· Assemblea degli associati;

· Organo di amministrazione;

· Presidente;

· Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

· Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

 

ART. 11

(L’assemblea)

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Per gli associati minori di età, il diritto di voto in assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a)che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b)che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c)che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d)che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e la trasformazione, la fusione, la scissione o la liquidazione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 12

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

· determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

· approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

· nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

· nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

· delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

· delibera sull'esclusione degli associati;

· delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

· approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

· delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

· delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L’organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 13 (tredici) membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L’Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione.

La convocazione delle riunioni dell’Organo, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica o altro mezzo di comunicazione (es. sms, whatsapp, ec…) almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell’Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

· amministra l’associazione,

· attua le deliberazioni dell’assemblea,

· predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

· predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,

· stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

· cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

· è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,

· disciplina l’ammissione degli associati,

· accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo decade inoltre: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: a) per dimissioni; b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

 

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 17

(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento temporaneo o dimissioni, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

ART. 18

(Il Segretario)

Il Segretario:

· redige i verbali delle riunioni,

· attende alla corrispondenza,

· gestisce il tesseramento annuale degli Associati,

· mantiene aggiornato il registro dei soci;

· mantiene i necessari contatti con i soci.

· é responsabile di tutti gli atti e documenti dell'Associazione.

 

ART. 19

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere:

· supervisiona tutte le attività finanziarie, inclusa la gestione dei fondi e dei conti bancari.

· mantiene i registri contabili, effettua le registrazioni di entrate/uscite e la redazione del bilancio annuale, da sottoporre all'approvazione degli organi sociali.

· si occupa di incassare le quote sociali, gestire e autorizzare le spese in linea con il budget e le decisioni del direttivo.

· presenta periodicamente il report finanziario al Consiglio Direttivo per garantire trasparenza.

· si interfaccia con banche, commercialisti ed enti fiscali per adempiere agli obblighi tributari.

 

ART. 20

(Organo di controllo)

L’organo di controllo è nominato, in via monocratica, dall’Assemblea nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile.

L’organo di controllo:

· vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

· vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

· esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

· attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 21

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

 

ART. 22

(Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

 

ART. 23

(Patrimonio e Risorse economiche)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

· quote associative;

· contributi pubblici e privati;

· donazioni e lasciti testamentari;

· rendite patrimoniali;

· attività di raccolta fondi;

· rimborsi da convenzioni;

· ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

ART. 24

(I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

 

ART. 25

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

 

ART. 26

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

 

ART. 27

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l’Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

ART. 28

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

 

ART. 29

(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’assoc

 

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 31

(Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

 

ART. 32

(Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

 

ART. 33

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

 

ART. 34

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile.

DENOMINAZIONE

CONTATTI

INDIRIZZO

mail@filarmonicavinovese.it

Piazza II Giugno, 11, Vinovo (TO)

Filarmonica Vinovese "G. Verdi" APS
Codice Fiscale: 94011930016

© 2026 Filarmonica Vinovese "G. Verdi" APS. Tutti i diritti riservati.