Lo Statuto


Art. 1 - Denominazione - Sede
La FILARMONICA VINOVESE "G.VERDI" ONLUS è un'Associazione autonoma con sede in Vinovo (TO), fondata sulla reciproca fiducia e collaborazione. Essa è promossa da un comitato di Cittadini amanti della Musica, regolamentata dallo Statuto allegato all'atto del notaio Diego Ajmerito in data 21 Aprile 2015 repertorio numero 7082/3475, e, nello svolgimento della propria attività di promozione della cultura e dell'arte, non persegue scopo di lucro. L'Associazione assume la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Natura
L'Associazione non si prefigge alcun obiettivo politico né si presta allo svolgimento di qualsivoglia attività o propaganda politica.

Art. 3 - Scopo
La FILARMONICA VINOVESE "G.VERDI" ONLUS ha lo scopo di promuovere attività culturali per la divulgazione della cultura dell’arte della musica tra i cittadini, con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Art. 4 - Durata
La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 5 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni,
da lasciti, da erogazioni liberali e donazioni, da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione. L’Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 6 - Soci

I soci possono essere iscritti all’Associazione in seguito all’approvazione della richiesta, da parte del Consiglio Direttivo. Le categorie dei soci sono:

1) Socio musico: membro effettivo esecutore. Ciascun socio musico è obbligato a prendere parte alle prove, alle attività promosse dall'Associazione ed a giustificare le eventuali assenze, anche se la propria opinione personale non è concorde con quella espressa dalla
maggioranza dei soci.
2) Socio ordinario: direttore artistico, incaricati per i servizi accessori, il Presidente ed il Vice Presidente.
3) Socio Onorario: titolo onorifico conferito dal Consiglio Direttivo a coloro che hanno particolari meriti di servizio o altro nei confronti
dell‘Associazione.
4) Socio Sostenitore: cittadini o enti che condividendone le finalità, contribuiscono al sostentamento dell’Associazione. Tutti i soci devono essere in regola con il versamento della quota associativa annuale. I soci ordinari ed i soci musici in regola con il pagamento delle quote associative, purché maggiorenni, possono ricoprire cariche sociali. Il tesseramento non è trasmissibile dai soci ad altre persone. L’adesione all’Associazione è garanzia di uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative dei soci. Una volta approvato dal Consiglio Direttivo lo stato di socio, ne é esclusa la temporaneità della durata.

Art. 7 - Cessazione dei Soci
I soci cessano di fare parte dell’Associazione per:
- dimissioni volontarie rassegnate con lettera indirizzata al Presidente;
- per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio dalla condotta ritenuta
   disonorevole per l’Associazione e tale da compromettere il buon andamento del sodalizio;
- reiterata violazione delle norme del Regolamento interno che disciplina la gestione delle presenze alle prove ed ai servizi.

Art. 8 - Obblighi e Diritti dei soci
Ciascun socio:
a) è obbligato a prendere parte alle lezioni ed alle prove ed a giustificare le eventuali assenze nonché a partecipare alle attività ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione anche se la propria personale opinione non è concorde a quella espressa dalla maggioranza dei Musici;
b) può avanzare proposte inerenti le attività, le iniziative e l’organizzazione dell'Associazione;
c) é obbligato a partecipare al dibattito inerente le proprie ed altrui proposte, intervenendo alle rispettive votazioni.

Art. 9 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- l'Amministratore.
Il Consiglio Direttivo, emette il bilancio annuale; l’Amministratore è garante della corretta compilazione e gestione/archiviazione del Bilancio
dell’Associazione.

Art. 10 - Assemblea dei Soci: Ordinaria e Straordinaria
a) L’assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno, indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente con
specifica comunicazione, per la presentazione del conto economico, per l’approvazione del bilancio consuntivo, per il resoconto delle attività
svolte.
b) Il diritto di voto è riservato ad ogni socio musico e ordinario che abbia compiuto i 18 (diciotto) anni di età.
c) Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
d) L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto e
delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
e) L’assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti;
f) Il Consiglio Direttivo può decidere di interpellare l’assemblea dei soci convocandola anche in seduta straordinaria qualora vi siano problemi o situazioni particolari.
g) L’assemblea straordinaria delibera in materia di designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione e delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla
devoluzione del suo patrimonio.
h) La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci oppure dalla metà più uno dei componenti del direttivo. All’atto della richiesta deve essere proposto l’ordine del giorno.
i) L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
j) L’assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 Art. 10 - L'assemblea dei soci ordinari e musici:
a) è costituita dai Soci ordinari e musici;
b) delibera gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina degli organi direttivi dell'associazione e tutti gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell'associazione;
c) si riunisce in seduta ordinaria indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno con frequenza triennale per il rinnovo degli organi direttivi;
d) l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
e) il diritto di voto è riservato ad ogni socio che abbia compiuto i 16 (sedici) anni di età e che abbia partecipato con continuità, per almeno un anno, alle attività della Filarmonica Vinovese;
f) nel caso in cui l'Assemblea esprima parità di consensi su proposte divergenti, la votazione deve essere ripetuta in seconda convocazione. Se perdura la condizione di parità anche a seguito di un secondo scrutinio, la decisione spetta al Presidente, ovvero in sua assenza, al Vice Presidente.

 Art. 11 - Il Consiglio Direttivo:
a) è l'organo esecutivo dell'associazione;
b) è composto da Presidente, Vice Presidente e da 7 (sette) consiglieri;
c) nomina il Segretario e l'Amministratore tra i consiglieri eletti;
d) nomina il Direttore artistico;
e) nomina il/i vice maestri tra i soci musici;
f) rimane in carica 3 (tre) anni;
g) nell'eventualità che uno o più eletti rassegnino le dimissioni, o comunque non intendano più aderire all'Associazione, subentreranno i primi esclusi ovvero si procederà alle elezioni dei nuovi Membri con votazione a scrutinio palese. Qualora anche un solo Componente l'Assemblea ne faccia richiesta, si procederà alla votazione a scrutinio segreto. Tali nuovi Eletti decadono dalla carica insieme con i Componenti il Consiglio Direttivo;
h) possono ricoprire le cariche sociali i soli soci in regola con le quote associative e che siano maggiorenni;
i) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
j) stabilisce l'importo delle quote associative annuali;
k) redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci;
l) convoca le assemblee dei soci;
m) redige i regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
n) adotta i provvedimenti per la radiazione dei soci;
o) nomina i soci onorari;
p) il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
q) nel caso in cui il Consiglio esprima parità di consensi su proposte divergenti, la decisione spetta al Presidente ovvero, in sua assenza, al Vice Presidente, senza che questi debba procedere ad una riconvocazione dei Componenti per una successiva votazione;
r) le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione a tutti i soci ordinari con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione;
s) il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 12 - Presidente
Il Presidente:
a)  rappresenta l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
b) Il Presidente presiede il direttivo. E' conferito l'incarico, sentito il parere della madrina, di proporre iniziative, promuovere attività che favoriscano lo sviluppo della filarmonica e la diffusione della cultura musicale fra i cittadini, attuare le direttive stabilite dalla maggioranza dei musici ed organizzare le manifestazioni deliberate.

Art. 13 - Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento temporaneo o dimissioni ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario:
a) redige i verbali delle riunioni;
b) attende alla corrispondenza;
c) gestisce il tesseramento annuale degli Associati;
d) provvede all'aggiornamento del registro dei soci;
e) mantiene i necessari contatti con i soci.

Art. 15 - Amministratore
L'Amministratore:
a) cura la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) provvede alle riscossioni e ai pagamenti.

Art. 16 - Direttore Artistico
Il Direttore Artistico:
a) 
cura l'insegnamento dei brani e delle esecuzioni, l'armonizzazione e l'adattamento delle partiture dell'organico;
b) 
dirige il gruppo durante i servizi ed i concerti;
c) 
è coadiuvato dal o dai vice maestri per le attività sopra descritte;
d) 
ha diritto ad un rimborso annuo per le prestazioni concordato con il consiglio direttivo;
e) 
può essere sospeso dall'incarico da parte del consiglio direttivo.

Art. 17 - Madrina della Bandiera
La Madrina della Bandiera rappresenta simbolicamente, insieme con il Presidente, la Filarmonica. Ella collabora con il Presidente in tutte le iniziative di promozione e sviluppo dell'attività musicale e lo affianca nelle Manifestazioni Ufficiali. Ella ha inoltre la facoltà di partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Musici e del Consiglio Direttivo, di proporre iniziative e di avanzare proposte inerenti l'attività e l'organizzazione della Filarmonica.

Art. 18 - Divise
Le divise di ogni Musico sono di proprietà della Filarmonica Vinovese ed Egli si impegna a restituirle qualora per motivi personali, non voglia o non possa più far parte dell'Associazione. Una sola, fra le divise utilizzate, appartiene al Musico se questi ha espresso in vita il desiderio di vestirla in morte.

Art. 19 - Funerali
La Filarmonica Vinovese e quindi ogni appartenente ad essa, prende parte ai funerali di ogni Musico deceduto, sia che questi al momento del decesso faccia parte della Filarmonica, sia che abbia dovuto abbandonarla, per gravi motivi di salute o di famiglia.

Art. 20 - Esercizio sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci ( di cui art. 9), convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati aventi diritto di voto con l'approvazione, sia in prima che in seconda votazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe. Così pure da richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci, aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Art. 22 - Devoluzione del patrimonio
L'assemblea, all'atto di scioglimento, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione verso associazioni che perseguono finalità analoghe.

Art. 23 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, lasciti, da erogazioni liberali e donazioni, dai proventi derivanti da attività organizzate dall'associazione.

Art. 24 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento al Regolamento interno dell’Associazione, sul quale sono riportate le regole di applicazione degli articoli dello Statuto e di gestione dell’Associazione stessa, nonché a discrezione del Direttivo, agli usi ed alle consuetudini che hanno consentito, a decorrere dal 1847, data di fondazione della Filarmonica Vinovese, la prosecuzione di tradizioni popolari e lo svolgimento di attività musicali di insieme.